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Legge 53, G.U. 8 Marzo 2000
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. l. (Finalità).
l. La presente legge promuove un equilibrio tra
tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione
del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione
continua e l'estensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento
delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà
sociale.
Art. 2.
(Campagne informative).
l. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni
della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale è
autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3.
(Congedi dei genitori).
l. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, (permessi per maternità) dopo il terzo comma è inserito
il seguente:
"il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo
7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro
genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo
7 e -al.comma-2 dell'articolo dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici
di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere
dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal
comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente
ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino"
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Art. 7.
l. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori
non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo
il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso
il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma,
lettera c) della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi;
b) ai padre lavoratore, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore. per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite
di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite
complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo
comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui
al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità,
a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri
definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso
non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del
bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa
fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi
all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato
da un medico specialista del Servizio sanitari nazionale o con esso convenzionato.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe
il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui
ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma
4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli
stessi giorni per il medesimo motivo". 3. All'articolo 10 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché
di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma
2, lettera b), dell'articolo 15. In caso di parto plurimo, i periodi di
riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche dal
padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, è sostituito dal seguente: "Art. 15. - I. Le lavoratrici
hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento
della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità
è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di
cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è
dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità
pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo
tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto,
è coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino
al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante
periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento
della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato
sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo
è coperto da i contribuzione figurativa, attribuendo come valore
retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno
sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà
di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di estensione per malattia del
bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del
bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva
calcolata con le modalità previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera
b), è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti
reddituali per l'integrazione al minimo. 5. le indennità di cui
al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice
o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a particolari
requisiti contributivi o di anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora,
all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età
compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato
nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti
delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari,
le disposizioni dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano limitatamente
al comma 1.
Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari).
l. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto
ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di
decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente
entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza
con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore
e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità
di espletamento dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra
i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo
il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione
e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il
congedo non è computato nell'anzianità di servizio né
ai fini previdenziali, il lavoratore può procedere ai riscatto,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri
della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità
di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che
riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma
2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale,
con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede
alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente
articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma
2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica
relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei
soggetti di cui al comma l.
Art. 5.
(Congedi per la formazione).
l. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano
almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda
o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro
per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende
quello finalizzato al completamente della scuola dell'obbligo, al conseguimento
del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea,
alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste
in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione
il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio
e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri
stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta
durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al
datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere
la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzativi. l contratti
collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso,
individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale
facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può
essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto
del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Art. 6.
(Congedi per la formazione continua).
l. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno
diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita,
per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni
e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio
e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo
17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del
relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire
percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi
in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere
ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda,
attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le
parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della
legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria,
nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi
di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori
e le modalità di, orario e retribuzione connesse alla partecipazione
ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei
piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati
attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui
al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196
del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di
formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano
quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione
presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente
comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la
predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7.
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).
l. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo
2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto
può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i
periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3, comma
2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
L'anticipazione è corrisposta unicamente alla retribuzione relativa
al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni
si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti
al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione
delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione
dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà
sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni
del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 8.
(Prolungamento dell'età pensionabile).
l. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti
dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto
di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni
concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve
essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a
sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
Capo III
FLESSIBILITA DI ORARIO
Art. 9.
(Misure a sostegno della flessibilità
di orario).
l. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di
vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge l 9 luglio 1993, n. 236, è destinata una quota fino
a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare
contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta
dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che
prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice
madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo,
ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire
di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione
del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio,
orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità
sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano
bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di
affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento
dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo
di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore
o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà
sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ
E DELLA PATERNITÀ
Art 10.
(Sostituzione di lavoratori in astensione).
1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato
in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa
dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata
dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un
mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi previsti
dalla superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti,
per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con
contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo
del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione
fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice
o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome
di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere,
in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro
il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza
del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a
tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 2.
Art. 11.
(Parti prematuri).
l. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria
prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria
dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare,
entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".
Art. 12.
(Flessibilità dell'astensione obbligatoria).
1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, è inserito il seguente;
"Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva
dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi
dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei
quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco
dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente
articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi
ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 13.
(Astensione dal lavoro del padre lavoratore).
l. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, sono inseriti i seguenti;
"Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto
di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in
caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi
del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore
ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15. 3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 15, corrimi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresì
le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro
di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno
di età del bambino.
Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo
10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e
i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al
solo padre
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente".
Art. 14.
(Estensione di norme a specifiche categorie di
lavoratrici madri).
1. I benefici previsti dal primo periodo del comma
1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1 990, n. 232, sono estesi, dalla
data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici
madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Art 15.
(Testo unico).
1. Al fine di conferire organicità e sistematicità
alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo
recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia,
nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate,
anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al
fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativa;
d) esplicita indicazione delle disposizioni,
non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in
apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al
comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso,
con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di
Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono
il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con
le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo
unico.
Art. 16.
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).
l. L'istituto nazionale di statistica (ISTAT)
assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi
di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo,
disaggregando le informazioni per sesso e per età.
Art. 17.
(Disposizioni diverse).
l. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati
dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino,
al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati a momento
della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo
comune, hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da
ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma;
"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro
previsto dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto,
salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità
produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in
altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di
un anno di età del bambino hanno altresì diritto di essere
adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere
condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente
legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili
con la presente legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
Art 18.
(Disposizioni in materia di recesso).
1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente
legge è nullo.
2. la richiesta di dimissioni presentata dalla
lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino
o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve
essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del
lavoro.
Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile"
sono inserite le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole "con lui convivente"
sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole "può usufruire"
è inserita la seguente: "alternativamente".
Art. 20.
(Estensione delle agevolazioni per l'assistenza
a portatori di handicap).
1. le disposizioni dell'articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 1 9 della presente
legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto
nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva
un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché
non convivente.
Capo VI
NORME FINANZIARIE
Art. 2 l.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge,
valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede,
quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Capo VII
TEMPI DELLE CITTA'
Art 22.
(Compiti delle regioni).
1 . Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi
dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per
il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali,
dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,
nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà
sociale, secondo i principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari
per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani
territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle
banche dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici,
composti da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale,
di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi
in ordine al coordinamento degli orari delle città e per la valutazione
degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli
orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia
di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione
e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani
territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento
degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli
uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali
e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali
degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione
ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli
orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per
le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000
abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Art. 23.
(Compiti dei comuni).
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1 990, n. 142, e successive modificazioni,
secondo le modalità stabilite dal presente capo, nei tempi indicati
dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui
al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario
ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000
abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.
Art. 24.
(Piano territoriale degli orari).
l. Il piano territoriale degli orari, di seguito
denominato "piano", realizza le finalità di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità
ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento
dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione
e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata
la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza
dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazione.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000
abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano.
A tale fine attua forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche,
le parti sociali, nonché le associazioni previste dall'articolo
6 della legge 8 giugno 1 990, n. 142, e successive modificazioni, e le
associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto
degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della
vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di
apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici periferici
delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, ferme
restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo
31 marzo 1 998, n. 114, nonché delle istituzioni formative, culturali
e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio
comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per l'amministrazione
comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte
in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.
Art. 25.
(Tavolo di concertazione).
1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti
contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo
di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile
di cui all'articolo 24, comma 2;
b) d prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane
o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche
amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori
della grande, media e piccola impresa, del commercio, del servizi, dell'artigianato
e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti
delle università presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani
ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo
24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui
al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità
dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento,
il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli
orari.
4. le amministrazioni pubbliche, anche territoriali,
sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze
di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti
a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci,
la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa
un rappresentante del presidente della provincia.
Art. 26.
(Orari della pubblica amministrazione).
l. Le articolazioni e le scansioni degli orari
di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono
tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano
il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
può prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli
orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione
dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche
durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione
delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più
brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.
Art. 27.
(Banche dei tempi).
l. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato,
per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto
con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà
nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli
e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano
scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà
e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione
di associazioni denominate "banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere
le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali
e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e
informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare
con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni
di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale.
Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle
banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle
attività istituzionali degli enti locali.
Art. 28.
(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città).
l. Nell'elaborare le linee guida del piano di
cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli
orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali,
alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti.
Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati
alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine
di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo
è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città,
nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite
in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì
eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare
l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli
interventi di cui all'articolo 27.
4. l contributi di cui al comma 3 sono concessi
prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano
attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per
l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi
con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui
all'articolo 25, comma 2. 5. La Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni
anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso
l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione
delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà
sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e
dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie dello Stato
spa, nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e
del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni
anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta
al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi
e degli orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo
di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui
all'articolo 8, comma 1 0, lettera 0, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
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