Art. 49
(Riduzione oneri sociali e tutela della maternità)
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli
affidamenti intervenuti successivamente al 1o luglio 2000 per i quali è
riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria,
il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni,
ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo
risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio
dello Stato.
Conseguentemente, e quanto agli anni successivi
al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono
ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori
di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed
esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di
cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n.546, è rideterminata
in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali
che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione
dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla
base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di
equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire
469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno
2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti
dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, emanati successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria
degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente
valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata
la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000
e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo
55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri derivanti dall'articolo
60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire
700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001,
è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione
al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro
e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella
misura del 23,81 per cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto
successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare
è stabilito nella misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennità di malattia
è stabilito nella misura del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennità di maternità
è ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo
dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001
le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui
al comma 1, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000
ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presenta legge.
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o
comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, per le quali sono in atto
o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria
della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per
ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di
cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni,
per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per
la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per
la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento
se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di
godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità
e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va
dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data
della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti
dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa,
così come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data
della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare,
non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque
non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì
definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa
non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto
di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far
valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove
mesi antecedenti alla nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che è posto
a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a
domanda dell'interessato, da presentare in carta
semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare.
10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
17 della legge 30 dicembre 1971, n.1204.
11. L'importo della quota di cui al comma 1 e
dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1o gennaio di ogni anno,
sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno di
cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è concesso
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di
carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n.286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della
maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo
66 della legge n.448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1o luglio 2000,
o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data.
All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 11.
13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati
i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono
essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante
del minore.
14. Con uno o più decreti del Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione
del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette
disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni
emanate ai sensi della disciplina previgente.
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, con esclusione di quello di cui al comma 1, 3 e 4, è valutato
in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001
e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti
all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza
dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni
italiane ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero
avviarsi nell'anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra
i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.